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Modifica delle prove di formazione continua

Dal 1° gennaio 2024, 1/3 delle ore di formazione continua (25 ore) nell’insegnamento online faccia a faccia sarà riconosciuto come prova di formazione continua. Per insegnamento online faccia a faccia si intende la partecipazione attiva a un corso di formazione continua online, ma non la visione di una registrazione successiva.

50 ore di formazione continua devono essere completate con una formazione in aula.

Le supervisioni possono essere completate al 100% online e quindi presentate.

La conferma d’iscrizione ad un corso e le relative fatture del costo del corso non sono riconosciute come prove di partecipazione al corso stesso. Lo stesso vale per la supervisione. Sono ritenute valide le ricevute/certificati nominativi che riportano quindi il nome del partecipante, la data in cui il corso ha avuto luogo, il numero di ore completate e la firma dell’organizzazione/persona incaricata dell’esecuzione del corso.

Per i membri attivi della bso: il certificato QE presentato alla bso (con scadenza triennale) può essere accreditato come prova di ulteriore formazione e supervisione presso la SGfB. Affinché il certificato sia riconosciuto dal SGfB, è necessaria una conferma scritta della discussione sulla qualità bso. Questa ricevuta deve essere inviata quando il SGfB ha ricevuto l’e-mail con la richiesta di invio dei certificati di formazione continua. In tal caso, il ciclo triennale dell’SGfB sarà allineato a quello della Bso.

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